STATUTO DELLA
LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Allegato "B" all'atto numeri 7971 di rep. e 6556 di racc.

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Scopi

Art. l - Costituzione

È costituita in Crema, ove ha sede, l'associazione di categoria denominata:

"Libera Associazione Artigiani".

Essa ha durata indeterminata. È autonoma, apartitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione è collegata alla "Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani.

Art. 2- Competenze

La Libera Associazione Artigiani ha tutte le competenze necessarie per conseguire gli scopi associativi. Nell'ambito di queste rappresenta ogni associato.

Art. 3 - Scopi

La Libera Associazione Artigiani:

a) rappresenta e promuove in ogni campo, con specifica delega se necessaria, gli interessi degli iscritti favorendone l'associazionismo e rappresentandoli presso qualsiasi autorità, amministrazione ed organizzazione;

b) crea e promuove all'occorrenza appositi Enti collaterali, società di servizi, strutture consortili e similari per il funzionamento di tutte quelle iniziative (Cooperative, Consorzi, banche credito, manifestazioni varie, mostre e mercati, spettacoli etc.) ritenute utili per lo sviluppo organizzativo, tecnologico, artistico, culturale, economico, commerciale e sindacale delle attività artigiane ed imprenditoriali in genere nell'ambito delle piccole e medie imprese e per l'affermazione degli interessi delle medesime predette categorie;

c) presta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione stessa e dietro semplice copertura dei costi di diretta imputazione ed in ogni caso senza alcuna finalità di lucro soggettivo od oggettivo, agli associati tanto sul piano generale che su quello specifico delle singole aziende, assistenza diretta e consulenza in ogni materia che interessi l'attività artigianale e l'attività imprenditoriale in genere nell'ambito delle piccole e medie imprese, ivi compresi i rapporti con gli uffici fiscali, previdenziali, assicurativi ed istituti di credito;

d) provvede alla nomina e designazione di rappresentanti degli associati, in tutti i Consigli, Comitati, Enti ed organizzazioni presso i quali siano trattati interessi e problemi artigianali e di interesse generale per la società civile;

e) esercita tutte le funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie nell'interesse degli associati;

f) aderisce ad affini organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali purché apartitiche ed apolitiche dopo apposita delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione.

TITOLO II

Soci

Art. 4 - Soci

Possono far parte della Libera Associazione Artigiani:

a) come soci effettivi:

1) le imprese nella persona del loro titolare o legale rappresentante pro-tempore, che esercitano l'attività nel territorio della Regione Lombardia e zone limitrofe, nonché raggruppamenti ed altre organizzazioni di categoria;

2) le altre imprese, anche commerciali, nella persona del loro legale rappresentante pro-tempore, che si riconoscano negli ideali dell'Associazione;

3) esercenti attività di lavoro autonomo anche nell'ambito dei servizi e non costituenti impresa commerciale od industriale; ovvero esercenti attività connesse all'informatica ed alle nuove tecnologie;

b) come soci onorari: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore della categoria.

Gli associati giovani ed anziani hanno la facoltà di costituire nell'ambito dell'Associazione il relativo Gruppo anche secondo le varie categorie di appartenenza in cui possono ripartirsi gli associati.

Gli associati giovani ed anziani verranno rappresentati nell'ambito dell'Associazione dal componente più giovane e più anziano eletti nel consiglio direttivo.

Solo i soci di cui al punto a) sono elettori ed eleggibili.

Art. 5 - Domanda di iscrizione

Ogni impresa che intenda essere associata alla Libera Associazione Artigiani dovrà sottoscrivere apposita domanda nella quale indicherà oltre alle generalità e ubicazione dell'azienda, il numero dei dipendenti e l'attività, il proprio numero di telefono, di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, avendo onere di comunicare, in prosieguo, ogni mutamento di ubicazione, telefono, di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Consiglio di Presidenza, in conformità alle norme statutarie, deciderà dell'ammissione. Contro la negata ammissione che verrà comunicata con lettera raccomandata è ammesso entro 30 giorni il ricorso al Consiglio Direttivo.

Contro questa decisione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Collegio Arbitrale che decide in via definitiva ed inappellabile.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all'Associazione l'impresa ha obbligo di osservare tutte le norme contenute nel presente Statuto ed ogni altra disposizione che regola il funzionamento dell'Associazione.

L'iscrizione ha la durata di un anno e si intende rinnovata di anno in anno se non pervengono le dimissioni scritte e spedite a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

L'associato in regola con il tesseramento gode di tutti i diritti concessigli dallo Statuto.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche per i raggruppamenti od altre Organizzazioni di categoria.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, morte e radiazione, cancellazione dal registro imprese: per quelli tra gli associati che siano tenuti a mantenere detta iscrizione e salvo che il soggetto interessato dalla cancellazione non eserciti altra attività inquadrabile in un'altra delle categorie in cui possono ripartirsi gli associati.

Art. 7- Sanzioni

Le sanzioni a carico dei soci sono:

a) ammonimento, b) sospensione, c) radiazione.

Sia l'ammonimento che la sospensione devono essere presi dal Consiglio di Presidenza e comunicati per iscritto entro 10 (dieci) giorni.

Il socio sospeso perde per quel periodo, tutti i diritti a lui riservati dallo Statuto Sociale.

Il socio infine, può venire radiato per indegnità o per altri gravi motivi a giudizio del Consiglio di Presidenza.

La comunicazione della radiazione deve avvenire per iscritto e comunicata entro 5 (cinque) giorni con lettera raccomandata.

Contro i provvedimenti sia di ammonimento e/o sospensione che di radiazione presi dal Consiglio di Presidenza è ammesso il ricorso entro 30 (trenta) giorni al Consiglio Direttivo dell'Associazione e contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio Arbitrale che decide in via definitiva ed inappellabile.

TITOLO III

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione nell'ambito dei poteri assegnati dal presente Statuto:

a) l'Assemblea dei soci,

b) l'Assemblea di categoria,

c) il Consiglio Direttivo,

d) Il Consiglio di Presidenza,

e) il Presidente dell'Associazione,

f) il Consiglio dei revisori dei conti o Revisore Unico,

g) il Collegio Arbitrale.

Art. 9 - Assemblea dei soci

È l'insieme di tutti gli iscritti all'Associazione che risultino in regola con il pagamento della quota almeno 15 (quindici) giorni prima della data della seduta del Consiglio direttivo che indice l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

a) esamina ed approva l'attività svolta dagli organi direttivi;

b) esamina ed approva i bilanci finanziari;

c) esamina i problemi di carattere generale interessanti l'artigianato, la piccola e media impresa ed i settori dei servizi cui appartengono gli associati, nonché l'organizzazione dell'Associazione e determina direttive di massima;

d) elegge il Collegio dei revisori o il Revisore Unico ed il Collegio Arbitrale;

e) stabilisce l'indirizzo associativo in campo nazionale ed internazionale;

f) nomina i soci onorari.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

a) modifica lo Statuto sociale;

b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando tre liquidatori.

L'Assemblea dei soci viene indetta in via straordinaria ogni qualvolta lo ritiene necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di un altro socio purché in regola con il tesseramento.

La convocazione avviene mediante avviso sulla stampa locale o sul periodico a stampa dell'Associazione oppure con lettera da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'invio dell'avviso di convocazione potrà avvenire via telefax ovvero a mezzo di posta elettronica certificata e comunque con mezzi che consentano di documentare ed accertare, ex post, sia l'invio dell'avviso predetto all'associato destinatario sia il ricevimento dell'avviso medesimo da parte dell'associato destinatario o della sua organizzazione di azienda o di studio.

L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di oltre la metà dei soci effettivi e le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea potrà essere indetta in seconda convocazione il giorno seguente e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, nomina un segretario e, nel caso di elezioni, anche tre scrutatori. Le stesse modalità dovranno essere seguite per l'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 10 - Consiglio direttivo

10.1) È composto dai rappresentanti delle categorie organizzate e per diritto dal Presidente uscente (past-president).

10.2) Stabilisce le categorie e determina il numero dei rappresentanti per ognuna di queste sulla base degli iscritti e dei mestieri rappresentati da ogni singola categoria.

10.3) Ogni categoria nomina mediante assemblea tra i soci i propri dirigenti.

10.4) Per le modalità si fa esplicito riferimento a quelle stabilite per l'Assemblea ordinaria dei soci, fatto salvo quanto segue:

non potranno essere eletti, a pena di decadenza dalla carica per espressa incompatibilità, soggetti che rivestano:

- cariche politiche elettive nel Parlamento Nazionale ovvero incarichi, anche non elettivi, nel Governo Nazionale,

- cariche politiche elettive nelle Assemblee Regionali ovvero incarichi, anche non elettivi, nelle Giunte Regionali od enti sostitutivi delle medesime;

- cariche politiche elettive in Consigli Provinciali ovvero incarichi, anche non elettivi, in Giunte Provinciali od in organi equivalenti di enti, di più vasta area, sostitutivi delle medesime;

- cariche politiche elettive in Consigli Comunali ovvero incarichi, anche non elettivi, in Giunte Comunali, di Comuni con numero di abitanti superiore a cinquemila, ovvero in Consigli o Comitati esecutivi - comunque denominati - di Consorzi tra Comuni od altri enti di raggruppamento di Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti dei Comuni interessati.

Non potranno essere eletti:

- soggetti che non abbiano contratti di servizio in corso di validità stipulati da almeno 6 mesi dalla data di nomina con le Società partecipate dall’Associazione.

10.5) Risulteranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti e, in caso di parità, sarà eletto il socio più anziano di età.

10.6) I dirigenti così eletti e per diritto il Presidente uscente (past-president) costituiscono il Consiglio Direttivo.

10.7) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno con votazioni separate e segrete il Presidente e cinque Vice Presidenti, che insieme al Presidente uscente (past-president) per diritto, formeranno il Consiglio di Presidenza.

Qualora venga rieletto per un ulteriore mandato il Presidente uscente (past-president) i Vice-Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo dovranno essere sei.

10.8) Per l'elezione a Presidente si osserveranno anche le seguenti norme:

a) vige incompatibilità per la nomina a Presidente sia per tutti coloro che si trovino in uno dei casi previsti al precedente punto 10.4) sia per il soggetto che rivesta cariche politiche elettive in Consigli Comunali ovvero incarichi, anche non elettivi, in Giunte Comunali, di Comuni con numero di abitanti anche inferiore a cinquemila, ovvero in consorzi tra Comuni od altri enti di raggruppamento di Comuni;

b) non può essere eletto Presidente uno stesso soggetto per più di 2 (due) mandati pieni consecutivi condotti in qualità di Presidente. (Per l'applicazione della presente clausola non si computa il mandato in corso al momento di adozione della medesima).

10.9) Il Consiglio Direttivo concorre all'attuazione di ogni attività resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea dei soci, esamina e coordina i problemi delle categorie, decide circa la mancata ammissione all'Associazione, ammonimento, sospensione e radiazione dei soci, stabilisce la quota di tesseramento.

Designa i membri dei Consigli di Amministrazione in Società ed Enti ove sia richiesta od opportuna la rappresentanza della Libera Associazione Artigiani.

10.10) Per la riunione del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe ed è valida con la presenza di oltre la metà dei consiglieri e le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza dei presenti.

10.11) I consiglieri che sono assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive o comunque dimostrano con le loro ripetute assenze di non potersi occupare costantemente della carica loro conferita, verranno diffidati e quindi dichiarati decaduti e sostituiti, con l'elezione mediante assemblea fra i soci della loro categoria, con altra persona.

Art. 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da sette membri; dal Presidente e da sei Vice Presidenti, di cui uno per diritto è il Presidente uscente (past–president)

Ha l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed attua quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza esercita tutti i poteri del Consiglio stesso con l'obbligo di portare alla ratifica del Consiglio Direttivo le decisioni prese con i poteri di tale organo entro 15 giorni.

Spetta inoltre al Consiglio di Presidenza:

a) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso gli Enti, Amministrazioni, Commissioni ed Organi in genere, ove di competenza dell'Associazione;

b) nominare il Segretario dell'Associazione e decidere sulle assunzioni del personale sentito il parere del Segretario;

c) ratificare, su proposta del Segretario, le domande di ammonimento, sospensione e radiazione;

d) predisporre i bilanci e seguire l'andamento amministrativo dell'Associazione;

e) conferire procure quando ne ravvisi la necessità.

Per la riunione del Consiglio di Presidenza non sono ammesse deleghe e la seduta è valida con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza dei presenti.

Alla riunione del Consiglio di Presidenza partecipano, senza diritto di voto il Segretario ed eventualmente esperti e/o collaboratori di volta in volta invitati dal Presidente.

Art. 12 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione:

- dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione,

- convoca l'Assemblea dei soci con le modalità previste dallo Statuto,

- vigila circa l'osservanza delle norme statutarie da parte degli associati e degli organi dell'Associazione, esercita tutti i poteri derivatigli dalla Legge e dallo Statuto,

- rappresenta l'Associazione nei confronti di ogni Amministrazione e verso terzi in genere,

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione,

- ha facoltà di intervenire nelle riunioni degli organi dell'Associazione stessa,

- esercita, in ogni caso di assoluta urgenza ed entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, i poteri del Consiglio Direttivo, ma deve convocare entro il termine più breve la medesima per la ratifica dei provvedimenti da lui adottati;

- formalizza le assunzioni dei dipendenti;

- sceglie i propri diretti collaboratori all'interno e, se del caso, all'esterno dell'associazione sentito il segretario.

Art. 13 - Vice Presidenti

I sei Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti sono costantemente da lui informati sull'attività dell'Associazione e lo sostituiscono in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento anche per tacita delega.

Art. 14 - Assemblea generale di categoria

Il dirigente di categoria ogni qualvolta lo ritenga necessario può convocare l'Assemblea generale della categoria alla quale riferirà sui problemi interessanti la categoria stessa.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti.

Non possono far parte del Collegio dei revisori dei conti i Consiglieri dell'Associazione, mentre sono ammessi i soci onorari.

In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, l’Assemblea può nominare un Revisore Unico e il supplente. I Revisori dei Conti partecipano, anche in teleconferenza, senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea e quando vengono discussi argomenti inerenti all'andamento economico e finanziario dell’associazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi riferiranno all'Assemblea sul bilancio e sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Art. 16 - Collegio Arbitrale

16.1) Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche fra non soci.

16.2) Nomina nel suo seno un Presidente ed esprime parere a seguito del ricorso presentato dall'interessato, circa la mancata accettazione della domanda di iscrizione, ammonimento, sospensione e radiazione e decide sulle controversie che dovessero sorgere circa l'esatta interpretazione delle norme statutarie.

16.3) Del Collegio Arbitrale non possono far parte i Consiglieri della Associazione.

16.4) Per la nomina a Presidente del Collegio arbitrale vigono analoghi limiti di incompatibilità previsti per il Presidente dell'Associazione al punto 10.8)

Art. 17 - Dell’attività del Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale ha competenza su tutte le controversie che derivano dal rapporto associativo, che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge, ed in particolare sul ricorso previsto all'art. 7 ultimo comma di questo statuto.

Al procedimento arbitrale non si applicano le regole di procedura valevoli per il processo dinnanzi al giudice; la conduzione della procedura è rimessa agli arbitri i quali, osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori, senza necessità di difesa tecnica. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo.

Gli arbitri potranno decidere secondo equità, per la tutela della vita e dell'operatività dell'Associazione.

Lo svolgimento del procedimento arbitrale che si conclude con la pronuncia del Lodo dovrà avvenire entro i 120 (centoventi) giorni dalla denuncia della controversia o dal ricorso previsto all'art. 7 ultimo comma di questo statuto. L'intero procedimento, a partire dal ricorso fino al Lodo è soggetto alla forma scritta ed il Lodo determina l'oggetto della controversia (art. 807 cpc).

Il lodo arbitrale non è impugnabile, fermo, tuttavia, quanto previsto per legge.

La lingua del procedimento e del lodo arbitrale è la lingua Italiana. Il lodo deve contenere:

1) il nome degli arbitri;

2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;

3) l'indicazione delle parti;

4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

5) l'esposizione sommaria dei motivi;

6) il dispositivo;

7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

8) la data delle sottoscrizioni.

Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

La sede dell'arbitrato è quella stessa dell'Associazione.

Art. 18 - Segretario

Il Segretario è funzionalmente alle dipendenze del Presidente per assistere gli organi dell'Associazione nell'espletamento di tutte le mansioni statutarie e ne coordina le attività.

Sovrintende a tutti gli uffici e relativo personale, cura e vigila sul buon funzionamento dei servizi dell'Associazione, mantiene i rapporti con tutte le Autorità e con tutte le Organizzazioni collaterali avvalendosi, se del caso, di collaboratori interni ed esterni all'Associazione.

Per i collaboratori esterni è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 19 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali e cioè Consiglieri, Presidente e Vice Presidente, Revisori effettivi e supplenti, ed i membri del Collegio Arbitrale sia effettivi che supplenti hanno la durata di anni quattro con possibilità di essere riconfermate e sono completamente gratuite, salvo il rimborso spese autorizzate dal Presidente o da un Vice Presidente dell'Associazione.

In caso di morte, dimissioni, radiazione, perdita della qualifica di socio dei titolari di cariche sociali - eccetto i revisori effettivi dei conti e il collegio arbitrale che saranno sostituiti da rispettivi supplenti - si dovrà procedere alla loro sostituzione.

Gli appartenenti alla categoria provvederanno alla nomina di un nuovo dirigente secondo le modalità previste dal secondo comma dell'Art. 10.

Art. 20 - Cariche onorifiche

Soci onorari

1) L'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo può nominare il Presidente e Vice Presidente Onorario dell'Associazione.

A tali cariche rappresentative possono accedere coloro che hanno ricoperto cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

Per queste cariche non è previsto alcun limite di mandato.

2) L'Assemblea Generale dei soci può nominare fra i soci meritevoli i soci onorari. Tali soci godono di tutti i diritti concessi ai soci dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche sociali eccetto quelle dei revisori dei conti effettivi e supplenti e di membri del Collegio Arbitrale sia effettivi che supplenti.

TITOLO IV

Art. 21 - Patrimonio Sociale - Entrate - Bilanci

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili che a qualunque titolo pervengono all'Associazione, b) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali risultanti dal bilancio, dopo che sia stato provveduto all'accantonamento dei fondi di quiescenza per il personale dipendente e delle riserve.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote di tesseramento annuale versate dai soci nella somma stabilita dal Consiglio direttivo nonché da altre forme di contributo associativo,

b) qualunque altra contribuzione che i soci effettuano con l'intento di soddisfare le necessità organizzative e funzionali dell'Associazione,

c) interessi, dividendi e altre rendite patrimoniali,

d) somme versate dai soci per concorso copertura spese per servizi prestati dall'Associazione.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale sono compilati i rendiconti preventivi e consuntivi i quali con la relazione del Consiglio di Presidenza e dei revisori dei conti, prima sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo, sono presentati per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Vige il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota associativa od i contributi associativi, essendo volti al funzionamento dell'associazione sono privi di contenuto patrimoniale tale da dar luogo ad una qualsiasi forma di trasmissibilità della quota -sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte- o da concretare un diritto di credito liquidabile all'associato od ai suoi eredi; resta esclusa qualsiasi rivalutabilità della quota o contributo.

Art. 22 - Libri sociali

Le disposizioni ed i verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, saranno raccolte in appositi libri.

Art. 23 - Modifiche allo Statuto Sociale - Scioglimento

Le modifiche da apportare al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

In caso di scioglimento la stessa assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, assistito dal legale dell'Associazione, che provvederà al realizzo dei beni mobili e immobili nonché al pagamento di tutti i debiti.

L'eventuale rimanenza sarà devoluta ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, privilegiando, però, quelli diretti verso le attività artigiane; il tutto sentito l'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.ro 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti.

F.to Marco Luca Bressanelli

F.to Mauro Boschiroli (impronta del sigillo)

Crema, 14 Maggio 2021