Trasparenza imprese legge 124/2017 (commi da 125 A 129) e successive modifiche e variazioni
Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
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società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
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società di persone (Snc, Sas);
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ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
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società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 €.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati/incassati).
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.
E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:
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denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
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denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
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somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
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data di incasso;
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causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La Libera Associazione Artigiani pubblica questa pagina per le imprese che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
Le imprese associate che siano interessate possono scaricare l’apposito modello DA QUI ed inviarlo compilato all’indirizzo mail reception@liberartigiani.it
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta: