Si informa che L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 (all. n.1), ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Il nuovo obbligo di comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali è stato introdotto, a far data dal 21 dicembre 2022, dalla Legge di conversione del D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), che ha modificato l’art. 14 del D. Lgs. n.81/2008. L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. La disposizione inoltre interessa solo i lavoratori autonomi occasionali, restando viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale. L’obbligo di comunicazione è legato alle modifiche introdotte dal nuovo art. 14 del TUSL, che prevede ora che sia adottato (da parte dell’Ispettorato del Lavoro) il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in tutti i casi in cui venga accertato – nell’unità produttiva ispezionata – l’impiego di personale (in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti
di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. all. n.1: Nota INL n.29 del 11 gennaio 2022
ALLEGATI