Libera Associazione Artigiani Crema corso primo soccorso

Primo Soccorso

Libera Associazione Artigiani Crema organizza un corso primo soccorso per chiunque abbia necessità formative. Le competenze acquisite saranno certificate e permetteranno si assolvere agli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cosa dice la legge

La normativa vigente –  nello specifico il D. Lgs. 81/2008 o il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale – conferisce al primo soccorso un ruolo molto importante nel sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza e obbliga in particolare i datori di lavoro a designare e formare gli addetti al primo soccorso e a organizzare un idoneo piano di emergenza.

Primo soccorso: quali tipologie di corso

Il corso di aggiornamento a cadenza triennale è rivolto agli addetti al primo soccorso aziendale già in possesso di attestato per aziende appartenenti ai gruppi B e C. Per la classe A (aziende o unità produttive ad “alto rischio” oppure con oltre cinque lavoratori appartenenti a determinati gruppi tariffari INAIL o del comparto dell’agricoltura) la formazione prevista è da 16 ore con aggiornamento obbligatorio triennale da 6 ore. Per la classe B (aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) e classe C (aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A) la formazione è da 12 ore e aggiornamento obbligatorio triennale da 4 ore.

Come iscriversi al corso primo soccorso 

Per effettuare iscrizioni e ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci al n° 0373 2071 oppure via e-mail all’indirizzo reception@liberartigiani.it. I nostri uffici sono collocati a Crema in via G. Di Vittorio 36 oltre a quelli di Pandino in piazza Vittorio Emanuele III n°11 e a Rivolta D’Adda in via Dante Alighieri n°4. 

Libera Associazione Artigiani Crema corso antincendio

Antincendio: 7 Novembre corso aggiornamento 5 ore

Libera Associazione Artigiani Crema organizza un corso antincendio aggiornamento da 5 ore per chiunque abbia necessità formative. Le competenze acquisite saranno certificate e permetteranno si assolvere agli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cosa dice la legge

La figura dell’addetto antincendio è di grande importanza per tutto l’assetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Testo Unico sulla Sicurezza, nello specifico il D. Lgs. 81/2008, stabilisce, con chiarezza, l’importanza di questa figura, la quale ha il compito di assicurarsi che le emergenze, causate da incendi, vengano gestite nel migliore dei modi.

 

Il ruolo dell’addetto antincendio

Il ruolo dell’addetto antincendio in azienda riveste una importanza cruciale nella promozione della sicurezza e nella protezione dei dipendenti, delle risorse aziendali e dell’ambiente circostante. In caso di necessità, l’addetto antincendio è il primo a intervenire, fornendo soccorso e assistenza, e collaborando con i servizi di emergenza esterni. La sua formazione e consapevolezza sono fondamentali per garantire una risposta rapida ed efficace in situazioni critiche, riducendo al minimo i rischi per la vita umana e l’integrità aziendale.

 

Antincendio: quali tipologie di corso

Il corso di aggiornamento da 5 ore è rivolto agli addetti prevenzione incendio già in possesso di attestato per le aziende a basso rischio. Il corso di formazione di 5 ore per le imprese di tipo A (basso rischio) farà riferimento al corretto utilizzo del registro antincendio e dei dispositivi di estinzione degli incendi.

 

Come iscriversi al corso antincendio di novembre 2023

Per effettuare iscrizioni e ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Sig.ra Gloria al n° 0373 2071 oppure via e-mail all’indirizzo reception@liberartigiani.it. I nostri uffici sono collocati a Crema in via G. Di Vittorio 36 oltre a quelli di Pandino in piazza Vittorio Emanuele III n°11 e a Rivolta D’Adda in via Dante Alighieri n°4. 

Libera Associazione Artigiani Crema R.S.P.P datori lavoro

R.S.P.P. datori lavoro : 14 Novembre aggiornamento 6/10/14 ore

Libera Associazione Artigiani Crema organizza un corso di aggiornamento per R.S.P.P datori di lavoro da 6/10/14 ore per chiunque abbia necessità formative. Le competenze acquisite saranno certificate e permetteranno si assolvere agli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cosa dice la legge

Il Decreto Legislativo 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad istituire all’interno della propria azienda (la quale abbia almeno un lavoratore) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, avente i requisiti definiti dall’art. 32 del dlgs 81/2008. La nomina del R.S.P.P. rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: se quest’ultimo intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve quindi frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, che prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda.

R.S.P.P datori lavoro: quali tipologie di corso

Il corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene svolto secondo le seguenti caratteristiche aziendali, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 la durata dei corsi varia in funzione del settore di appartenenza dell’azienda. :

– Corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro basso rischio: 6 ore.

– Corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro medio rischio: 10 ore.

– Corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro alto rischio: 14 ore.

Come iscriversi al corso R.S.P.P per datori di lavoro di novembre 2023

Per effettuare iscrizioni e ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Sig.ra Gloria al n° 0373 2071 oppure via e-mail all’indirizzo reception@liberartigiani.it. I nostri uffici sono collocati a Crema in via G. Di Vittorio 36 oltre a quelli di Pandino in piazza Vittorio Emanuele III n°11 e a Rivolta D’Adda in via Dante Alighieri n°4. 

Lavoratori: 21 Novembre corso aggiornamento 6 ore

Libera Associazione Artigiani Crema organizza un corso di aggiornamento per lavoratori da 6 ore per chiunque abbia necessità formative. Le competenze acquisite saranno certificate e permetteranno si assolvere agli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cosa dice la legge

Il Corso di Aggiornamento Formazione Lavoratori è disciplinato dall’art. 37 comma 2 del dlgs 81/2008, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

L’art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81/08, definisce come lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.

Lavoratori: quali tipologie di corso per l’aggiornamento

Il corso di aggiornamento per lavoratori ha una durata di 6 ore ed è valido per tutti i livelli di rischio aziendale. Il corso si pone l’obiettivo di trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’aggiornamento previsto è quinquennale di durata minima di 6 ore: le competenze acquisite saranno certificate e permetteranno si assolvere agli obblighi previsti dalla legge.

Come iscriversi al corso aggiornamento lavoratori di novembre 2023

Per effettuare iscrizioni e ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Sig.ra Gloria al n° 0373 2071 oppure via e-mail all’indirizzo reception@liberartigiani.it. I nostri uffici sono collocati a Crema in via G. Di Vittorio 36 oltre a quelli di Pandino in piazza Vittorio Emanuele III n°11 e a Rivolta D’Adda in via Dante Alighieri n°4. 

R.S.P.P. datori lavoro: 28 Novembre aggiornamento 16/32/48 ore

Libera Associazione Artigiani Crema organizza un corso di aggiornamento per R.S.P.P datori di lavoro da 16/32/48 ore per chiunque abbia necessità formative. Le competenze acquisite saranno certificate e permetteranno si assolvere agli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cosa dice la legge

Il dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad istituire all’interno della propria azienda (con almeno un lavoratore) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione avente i requisiti definiti dall’art. 32 del dlgs 81/2008. La nomina del RSPP rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

R.S.P.P per datori di lavoro: quali tipologie di corso

Il corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione viene svolto secondo caratteristiche aziendali e i percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

– Rischio basso 16 ore (codici Ateco aziende rischio basso)

– Rischio medio 32 ore (codici Ateco aziende rischio medio)

– Rischio alto 48 ore (codici Ateco aziende rischio alto)

 

Come indicato nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sono previsti inoltre specifici percorsi di aggiornamento con cadenza quinquennale e durata in funzione del livello di rischio dell’azienda:

– Corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro basso rischio: 6 ore.

– Corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro medio rischio: 10 ore.

– Corso di aggiornamento RSPP datore di lavoro alto rischio: 14 ore.

Come iscriversi al corso R.S.P.P per datori di lavoro di novembre 2023

Per effettuare iscrizioni e ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la Sig.ra Gloria al n° 0373 2071 oppure via e-mail all’indirizzo reception@liberartigiani.it. I nostri uffici sono collocati a Crema in via G. Di Vittorio 36 oltre a quelli di Pandino in piazza Vittorio Emanuele III n°11 e a Rivolta D’Adda in via Dante Alighieri n°4. 

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: NOTA INL N. 109 DEL 27 GENNAIO 2022

Lavoratori autonomi occasionali: Nota INL n. 109 del 27 gennaio 2022.
Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’INL ha già avuto modo di precisare che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operino in qualità di imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c. A distanza di due settimane, a seguito dei numerosi dubbi sollevati, l’INL, con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 _ che alleghiamo in copia integrale _ interviene nuovamente per meglio definire il perimetro di questo nuovo obbligo e lo ha fato rispondendo a dieci FAQ preventivamente condivise con l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro.
Ove prevista, si rammenta che la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultate dalla lettera d’incarico.
In attesa che il Ministero del Lavoro provveda ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso per adeguarli alle specifiche necessità di questo nuovo adempimento, la comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali va effettuata, per il momento, esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) appositamente predisposto per ciascun Ispettorato territoriale (per l’elenco completo v. allegato alla nota n. 29/2022 allegata alla citata circolare della Confederazione).
La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività di lavoro svolta;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
– ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.
L’annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l’inizio dell’attività del prestatore. In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Pertanto, la sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, sarà pari a 833,33 euro per ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce.
Oltre a questa sanzione il committente, in caso di impiego di lavoratori autonomi privi della suddetta comunicazione obbligatoria, rischia anche la sospensione dell’attività imprenditoriale secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

ALLEGATI

Nota INL n.29 del 11 gennaio 2022

ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE. MESSAGGIO INPS N.197/2022

Si informa che l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 197/2022 (all. n.1), che fornisce ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione, nonché le indicazioni operative, della misura per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, prevista dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
L’Inps ha ritenuto opportuno intervenire con il chiarimento in oggetto in quanto il predetto esonero è stato autorizzato – ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021 (come noto, l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’aiuto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. A tale data, molti datori di lavoro avevano già fruito integralmente dell’esonero ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Il messaggio in oggetto chiarisce quindi, che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero già previsto dal decreto-legge n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla legge n. 178/2020, previa rinuncia a una quota di esonero di cui al decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota secondo le istruzioni fornite dallo stesso messaggio Inps. Infatti, già con la circolare n. 30/2021, l’Inps aveva chiarito che l’esonero può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui al
D.L. n. 137/2020, e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge di Bilancio 2021.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
all. n.1: Messaggio INPS n.197 del 14 gennaio 2022

ALLEGATI

Messaggio INPS n.197 del 14 gennaio 2022

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE LAVORATORI OCCASIONALI

Si informa che L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 (all. n.1), ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Il nuovo obbligo di comunicazione dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali è stato introdotto, a far data dal 21 dicembre 2022, dalla Legge di conversione del D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), che ha modificato l’art. 14 del D. Lgs. n.81/2008. L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. La disposizione inoltre interessa solo i lavoratori autonomi occasionali, restando viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale. L’obbligo di comunicazione è legato alle modifiche introdotte dal nuovo art. 14 del TUSL, che prevede ora che sia adottato (da parte dell’Ispettorato del Lavoro) il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in tutti i casi in cui venga accertato – nell’unità produttiva ispezionata – l’impiego di personale (in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. Tale comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti
di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. all. n.1: Nota INL n.29 del 11 gennaio 2022

ALLEGATI

Nota INL n.29 del 11 gennaio 2022

CORSI CQC E ADR : GREEN PASS BASE PER L’ACCESSO

Roma 13 gennaio 2022. Vi informiamo che il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria _ è intervenuto in questi giorni con le circolari prot. 591 e prot. 519 dell’11/01/2022 (in all.1 e 2), per fornire chiarimenti sullo svolgimento dei corsi CQC, ADR e altri di sua competenza specificando quali sono le attività consentite con il green pass “base” o con quello “rafforzato”.

In particolare viene precisato che in zona bianca e in zona gialla per l’accesso ai corsi CQC, ADR, recupero punti su patenti o altre abilitazioni è sufficiente il green pass base (quello rilasciato a seguito di “effettuazione di test antigenico rapido o molecolare). In zona arancione invece è richiesto il green pass rafforzato (rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione).
La competenza e la responsabilità per la verifica dell’osservanza di tali prescrizioni – chiarisce la circolare – compete agli enti erogatori dei corsi.
Inoltre, nei corsi di formazione per il conseguimento o il rinnovo della CQC continua ad applicarsi la speciale disciplina delle “Assenze causa Covid-19”, in base alla quale le assenze da Covid-19 possono essere sempre recuperate, purché il corsista riprenda la frequenza delle lezioni entro 6 mesi dalla prima assenza (ciò a differenza della disciplina normale, in cui assenze superiori ad una certa soglia – ad esempio oltre 10 ore, per il corso di rinnovo di 35 – comporta l’invalidità dell’intero corso).
La Motorizzazione specifica anche che sino al termine dell’emergenza sanitaria (31 marzo 2022) restano applicabili anche le disposizioni sulla formazione a distanza. Ad esempio, nei corsi di rinnovo CQC si può fare ricorso alla FAD per massimo 10 ore sulle 35 di durata del corso.

ALLEGATI
Circolare MIMS prot. 519 del 11/01/2022
Circolare MIMS prot. 591 del 11/01/2022

RIAPERTURA ACCONCIATORI ED ESTETISTI. STOP ABUSIVISMO

Roma 31 marzo 2021. Vi informiamo che in vista del prossimo DPCM del Governo riguardante le misure restrittive per il periodo dopo Pasqua CASARTIGIANI, CNA e Confartigianato si sono attivate a sostegno del settore promuovendo una petizione per rafforzare la richiesta di riapertura delle imprese in zona rossa e di conseguenza arrestare il dilagare dell’abusivismo.

L’ulteriore chiusura di queste attività _ come più volte messo in evidenza dalla Confederazione _ appare davvero di difficile comprensione tenuto conto che non meno di altre categorie le disposizioni sanitarie sul distanziamento, l’utilizzo dei DPI, e le regole di sanificazione degli ambienti appaiono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza per la clientela e i lavoratori.

Non è un caso infatti che saloni di acconciatura e centri estetici, in questi mesi, non abbiano rappresentato fonte di contagio proprio in virtù delle modalità organizzative che hanno adottato lavorando su appuntamento e non generando assembramenti.

Inoltre, a causa delle difficoltà economiche in cui versano le imprese, procrastinare la chiusura delle attività rappresenterebbe una condanna a morte per l’intero settore. Le imprese non riusciranno a resistere ancora per molto.  Il settore in Italia conta oltre 130 mila imprese con più di 250 mila addetti.

Aderire all’iniziativa è estremamente facile e veloce. Per la raccolta delle firme è stato adottato un portale ad hoc accessibile a questo link http://chng.it/kQY4SsphXp